CHIARIMENTI SULLA NUOVA DISCIPLINA
IN MATERIA
DI AUTOCERTIFICAZIONE
DAL 01/01/2012
Dal 2012 entrano in vigore le nuove norme che vietano di emettere certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di pubblico servizio. L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L’autocertificazione è gratuita e gli Enti Pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.
Come fare: Per l'autocertificazione si può usare il “modello autocertificazione” (allegato appresso): occorre compilarlo con i tuoi dati personali e barrare la casella che interessa. Non serve autenticare la firma davanti al funzionario.
Per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà puoi usare il "modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (allegato appresso): la dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante. Non serve autenticare la firma davanti al funzionario, ma è sufficiente allegare copia della propria carta di identità non scaduta.
I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:
sono legalmente residenti in Italia;
la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.
Attenzione: a partire dal 1
gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati
anagrafici e di stato civile diretti ad altre Pubbliche Amministrazioni e a
privati gestori di pubblici servizi.
I cittadini devono utilizzare
l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le
pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad
accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
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Modulo di
Autocertificazione semplificata |
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Modulo di
Autocertificazione completa Comprende tutti i casi previsti per legge |
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Dichiarazione sostitutiva atto notorio generica Da utilizzare in sostituzione dell'atto di notorietà (allegando la copia della carta di identità, non necessita autenticazione degli uffici comunali) |
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Autocertificazione On Line (compilabile da www.comuni.it) |
In pratica, meno
pratiche.
Con la nuova legge l’amministrazione pubblica riconosce finalmente tutta
l’autorità che meriti: d’ora in poi la tua autocertificazione non deve essere
autenticata. E la tua firma diventa, di per sé, una garanzia.
In più, niente bollo. Non devi più pagare per avvalorare quello che affermi.
Guadagni in tempo, in denaro e in dignità.
Da oggi, inoltre, l’autocertificazione non ha limiti temporali di validità, è
definitiva e ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce.
La tua riservatezza viene tutelata perché i certificati possono contenere solo
le informazioni strettamente necessarie.
Facciamo un esempio.
Il vecchio certificato di assistenza al parto che riportava il numero
delle gravidanze e delle interruzioni volontarie, è oggi sostituito da
un’attestazione che contiene i soli dati richiesti per i registri di nascita.
Finalmente meno code, meno tempo perduto, meno problemi.
Finalmente un’idea che contribuisce a migliorare la qualità della vita di tutti.
Un colpo di coda alle code.
L’autocertificazione del resto non è una novità.
Da più di trent’anni, infatti (legge 15/68), hai la possibilità di ottenere un
certo numero di atti e certificati firmando una dichiarazione sostitutiva,
come:
• luogo e data di nascita
• esistenza in vita
• residenza
• stato di famiglia
• stato civile (celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a) • nascita del figlio
• morte del coniuge, dei genitori, dei figli, etc.
• cittadinanza
• godimento dei diritti politici
• iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
Oggi una nuova legge (la 127 del ‘97 e il DPR n. 403 del ‘98) ha allargato le
possibilità di autocertificazione ad altri stati, fatti e qualità, come:
• il titolo di studio che possiedi
• il tuo reddito
• l’assolvimento degli obblighi contributivi
• il numero del codice fiscale e della Partita IVA
• se sei disoccupato • se sei pensionato
• se sei una casalinga
• la qualità di legale rappresentante di persone giuridiche, di tutore, curatore
e simili
• se hai adempiuto agli obblighi militari
• l’assenza di condanne penali
• tutti i dati sullo stato civile
Quando la legge ti coccola.
È possibile che tu non abbia il tempo di andare per uffici.
O che tu sia costretto a letto dall’influenza e proprio non te la senta di
metterti in fila.
Nessun problema.
• La tua autocertificazione può essere presentata da un'altra persona.
Non ti fidi di nessuno?
Nessun problema.
• Puoi inviare la tua autocertificazione via fax.
Non hai il fax?
Nessun problema.
• Manda la tua autocertificazione per posta.
E' al servizio di tutti.
L’autocertificazione è possibile anche per chi non può o non sa firmare. Per
raccogliere l’autocertificazione di chi ha un impedimento fisico (ma è in grado
d’intendere e di volere) o è analfabeta, è sufficiente che l’impiegato allo
sportello accerti l’identità della persona che rende la dichiarazione e indichi
le cause dell’impedimento.
L’interessato non ha neppure bisogno di cercare testimoni, perché la loro firma
non è più necessaria.
Per i cittadini dell’Unione Europea le modalità dell’autocertificazione sono
quelle previste per i cittadini italiani. Per tutti gli altri la possibilità di
avvalersi dell’autocertificazione è limitata agli stati e alle qualità personali
certificabili e attestabili in Italia.
È un servizio solo pubblico.
Ma ricorda: l’autocertificazione è utilizzabile solo ed
esclusivamente nel rapporto con le amministrazioni e i gestori di servizi
pubblici. I privati (come le banche, le assicurazioni, ecc.) non sono tenuti ad
accettarla.
Invece dell’autocertificato.
Può anche capitare che tu non possa o non voglia utilizzare
l’autocertificazione.
Che cosa si fa in questo caso?
Chiedi che i documenti vengano acquisiti
d’ufficio direttamente dall’amministrazione.
Basta che ti ricordi di indicare qual è l’amministrazione che li detiene.
Per l’acquisizione d’ufficio i documenti o i certificati possono:
• essere sostituiti da qualunque documento idoneo ad assicurare la certezza
della fonte di provenienza.
• essere trasmessi via fax o con altri mezzi telematici e informatici idonei a
garantire la certezza della fonte di provenienza, come la posta elettronica.
Non c’è neppure bisogno di inviare successivamente il documento in originale.
L’esibizione di un documento d’identità valido, in virtù dei dati che contiene
(nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e stato
civile), ha lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
La legge prevede che la registrazione dei dati avvenga attraverso l’acquisizione
della fotocopia non autenticata del documento.
La carta di identità: una carta vincente.
L’autocertificazione è possibile anche per chi non può o non sa firmare. Per
raccogliere l’autocertificazione di chi ha un impedimento fisico (ma è in grado
d’intendere e di volere) o è analfabeta, è sufficiente che l’impiegato allo
sportello accerti l’identità della persona che rende la dichiarazione e indichi
le cause dell’impedimento.
L’interessato non ha neppure bisogno di cercare testimoni, perché la loro firma
non è più necessaria.
Per i cittadini dell’Unione Europea le modalità dell’autocertificazione sono
quelle previste per i cittadini italiani. Per tutti gli altri la possibilità di
avvalersi dell’autocertificazione è limitata agli stati e alle qualità personali
certificabili e attestabili in Italia.
Comuni, Motorizzazione Civile, Scuole e Università.
Con l’autocertificazione scoprirai, di giorno in giorno, quanto tempo e denaro
risparmi: Comuni, Scuole, Università e gli uffici della Motorizzazione Civile
non possono più richiederti certificati ma solo autocertificazioni.
Quindi, se in uno di questi uffici ti viene richiesto un certificato di
qualsiasi natura, aiuta la nuova legge e invita l’interlocutore ad informarsi
meglio.
Atti di notorietà: basta un autografo.
Ancora buone notizie: la nuova legge estende i casi nei quali è possibile
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. In particolare
possono essere attestati in modo definitivo e senza presentare ulteriore
documentazione:
• tutti gli altri fatti, stati e qualità personali conosciuti direttamente dal
cittadino interessato e non elencati tra quelli autocertificabili.
• stati, fatti e qualità personali di cui si è a conoscenza, che riguardano
altre persone. Queste dichiarazioni debbono essere rese soltanto nell’interesse
di chi le rilascia.
• la conformità della copia di una pubblicazione all’originale.
Per i concorsi pubblici, questa dichiarazione ha lo stesso valore di
un’autentica di copia.
Secondo la nuova legge, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non
va autenticata, ma semplicemente firmata davanti all’impiegato addetto.
Ma non finisce qui: la domanda e la corrispondente dichiarazione sostitutiva
possono essere presentate anche da un’altra persona, inviate per posta o per fax
se sono accompagnate da una fotocopia del documento di identità.
Stato civile: senza estratti è meglio.
Le amministrazioni pubbliche non potranno più richiederti gli estratti degli
atti di stato civile.
Gli estratti dovranno essere acquisiti esclusivamente d’ufficio e solo per i
cambiamenti di stato (ad esempio, richiesta di pubblicazioni per il matrimonio,
adozione, etc.).
L’acquisizione degli estratti da parte degli uffici ti semplifica la vita.
Tanto più che gli estratti sono particolarmente onerosi per i cittadini,
soprattutto se il comune di nascita o di matrimonio è diverso da quello di
residenza.
Gli uffici di stato civile, liberati dalla pressione del pubblico, dovranno
organizzarsi per la trasmissione e l’acquisizione d’ufficio anche attraverso
strumenti telematici.
Autocertificare tutto non è possibile.
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di
marchi o brevetti, non possono essere sostituiti dall’autocertificazione.
Tutti i certificati medici e sanitari, richiesti dalle scuole per le attività
sportive non agonistiche sono sostituiti da un unico certificato d’idoneità alle
attività sportive con validità annuale rilasciato dal medico di base.
Quando autocertifichi non ti distrarre: le amministrazioni sono tenute ad
effettuare controlli sulla verità delle autocertificazioni.
In caso di dichiarazioni false saranno applicate sanzioni penali.
Decadranno inoltre i benefici ottenuti con il provvedimento per il quale si è
dichiarato il falso.
Se hai ancora qualche dubbio, rivolgiti all’Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico (URP) della più vicina Amministrazione Pubblica.
Autocertificare con attenzione.
L’autocertificazione è possibile anche per chi non può o non sa firmare. Per
raccogliere l’autocertificazione di chi ha un impedimento fisico (ma è in grado
d’intendere e di volere) o è analfabeta, è sufficiente che l’impiegato allo
sportello accerti l’identità della persona che rende la dichiarazione e indichi
le cause dell’impedimento.
L’interessato non ha neppure bisogno di cercare testimoni, perché la loro firma
non è più necessaria.
Per i cittadini dell’Unione Europea le modalità dell’autocertificazione sono
quelle previste per i cittadini italiani. Per tutti gli altri la possibilità di
avvalersi dell’autocertificazione è limitata agli stati e alle qualità personali
certificabili e attestabili in Italia.
Dati anagrafici e di stato civile
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Webmaster: Comune di Gudo Visconti - Ufficio Segreteria |
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Ultimo aggiornamento: martedì 10 gennaio 2012 |
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