Distanze per alberi e siepi

 Chi vuole piantare alberi presso il confine, deve osservare le seguenti distanze dal confine:

  1. alberi di alto fusto: metri tre (si considerano tali gli alberi il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
  2. alberi di non alto fusto: un metro e mezzo (si considerano tali gli alberi il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami);
  3. viti, gli arbusti, siepi vive e piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo: mezzo metro (le distanze devono però essere di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinia).
Distanza dalle Siepi

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina, restando irrilevante il successivo accrescimento dell'albero, che la riduce.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro (art. 892 c.c.).

Qualora, nonostante le prescritte distanze, i rami degli alberi si protendano sul fondo del vicino, questi può, in qualunque tempo, costringere il proprietario a tagliarli, e può lui stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo (salvi però, in ambedue i casi, i regolamenti e gli usi locali).

I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti, se gli usi locali non dispongono diversamente (art. 896 c.c.)

 

 

 

 


 

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Ultimo aggiornamento: lunedì 23 maggio 2011

 

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