Distanze per alberi e siepi
Chi vuole piantare alberi presso il confine, deve osservare le seguenti distanze dal confine:
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La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina, restando irrilevante il successivo accrescimento dell'albero, che la riduce.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro (art. 892 c.c.).
Qualora, nonostante le prescritte distanze, i rami degli alberi si protendano sul fondo del vicino, questi può, in qualunque tempo, costringere il proprietario a tagliarli, e può lui stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo (salvi però, in ambedue i casi, i regolamenti e gli usi locali).
I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti, se gli usi locali non dispongono diversamente (art. 896 c.c.)