Attuazione del D.M. 37/2008 sulla sicurezza degli impianti

22/11/2008

Il 27 marzo è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n.37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici. Tale decreto sostituisce quasi del tutto la legge 46/90, della quale restano in vigore soltanto alcuni articoli relativi a sanzioni, e introduce alcune novità.

 

Di particolare impatto per la generalità dei cittadini è la introduzione dell'obbligo, per chi vende o cede in locazione immobili, di garantire l'acquirente o l'inquilino in ordine alla conformità degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza al momento della costruzione o modifica dell'impianto, fornendogli la dichiarazione di conformità degli impianti sottoscritta dall'impresa installatrice. Inoltre è istituito l'obbligo, per chi richiede un allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, o acqua, di consegnare al fornitore copia della dichiarazione di conformità del proprio impianto.

 

Di particolare rilevanza per i progettisti è la estensione dell'obbligo di deposito del progetto e della dichiarazione di conformità alla realizzazione/modifica di impianti in edifici con qualsiasi tipo di destinazione (prima c'era solo per gli edifici a uso residenziale, mentre per gli edifici con altra destinazione d'uso l'obbligo esisteva solo per gli impianti elettrici). E' stato inoltre elevato, per quanto riguarda gli impianti termici, il limite di portata termica sopra il quale occorre redigere il progetto.

 

Infine di particolare rilevanza per le imprese installatrici è l'obbligo di deposito della dichiarazione di conformità di opere non connesse a interventi edilizi al Comune del luogo ove viene installato l'impianto, il quale è tenuto a inoltrare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio ove è iscritta la ditta installatrice. Dunque, l'impresa installatrice non deve inoltrare più nulla direttamente alla Camera di Commercio, perché questo adempimento ora ricade sul Comune.

 

Nel Comune di Gudo Visconti competenti a ricevere le dichiarazioni di conformità di impianti ai sensi del DM 37/2008 restano gli uffici già investiti delle relative competenze in vigore della legge 46/90, ossia l'ufficio tecnico.

 

Gli stessi uffici che hanno ricevuto le dichiarazioni di conformità provvederanno successivamente all'invio delle dichiarazioni di conformità da loro ricevute alle Camere di Commercio competenti.

 

Si rammenta in ogni caso la necessità di depositare, contestualmente a due copie della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa sul modello allegato I o II al DM 37/08 (una copia che rimane al Comune e una copia da inoltrare alla Camera di Commercio), anche i cosiddetti "allegati obbligatori" (previsti esplicitamente dall'art. 7 commi 1 e 2 del DM 37/08 , solo per la copia che rimane al Comune:

Si ricordano inoltre alcune indicazioni a carattere generale sugli adempimenti cui sono tenuti i tecnici installatori e sulla corretta compilazione delle dichiarazioni di conformità:

 

1) PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO RIGUARDANTI L'INSTALLAZIONE IMPIANTISTICA:
Oltre a specificare la natura del tipo di impianto (elettrico, condizionamento, termico, gas) si deve sempre e obbligatoriamente indicare il tipo e numero di norma tecnica di riferimento seguita per la corretta installazione.
Ad esempio:
CEI 64/ per quanto riguarda la parte elettrica.
UNI CIG (e numero di riferimento) per quanto riguarda la parte gas.

 

2) ALLEGATI OBBLIGATORI:

ELENCO DEI MATERIALI:
Vanno indicati i materiali impiegati nell'intervento, specificando la quantità, il tipo e la marchiatura di riferimento (ad esempio per quanto riguarda la parte elettrica IMQ).
CERTIFICAZIONE DELLE CANNE FUMARIE:
Si fa presente che le canne fumarie sono parte integrante dell'impianto e, come tali, comprese nelle dichiarazioni di conformità dell'impiantista.
Nel caso di canne fumarie ramificate si ricorda che è necessario il preventivo deposito del progetto.
SCHEMA DESCRITTIVO DELL'IMPIANTO:
Può essere uno schema grafico o descrittivo a scelta del tecnico ma deve essere presentato in originale completo di timbro e firma; si ricorda che lo schema è previsto anche per gli impianti gas.
FIRMA
La dichiarazione di conformità deve essere firmata dalla persona che risulta abilitata presso la Camera di Commercio.

 

3) VARIE:
Per opere edilizie relative a impianti, ad esclusione della manutenzione ordinaria, le dichiarazioni di conformità sono dovute.
Negli interventi di "edilizia minore", quali variazioni interne di tramezzature in fabbricato esistente, nei quali non sono state effettuate modifiche, il tecnico dovrà comunque sottoscrivere che tali dichiarazioni sono state a suo tempo rilasciate e che sono in possesso dei proprietari. Si ricorda altresì che i fabbricati eseguiti prima del 1990 erano da adeguare ai requisiti minimi entro il 31/12/1998.

 

4) SANZIONI:
E' opportuno ricordare che in caso di inottemperanza alla normativa di cui trattasi è previsto il sanzionamento a carico di committente o del proprietario e dell'impresa installatrice, previa denuncia alla competente Camera di Commercio.

 


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